Cartelle irrigue. Adiconsum: "Termini di pagamento ormai prescritti" - LinkOristano
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Cartelle irrigue. Adiconsum: “Termini di pagamento ormai prescritti”

Istanza al Garante del contribuente dopo le richieste avanzate dal Consorzio di bonifica dell'oristanese

Cartelle irrigue. Adiconsum: “Termini di pagamento ormai prescritti”
Istanza al Garante del contribuente dopo le richieste avanzate dal Consorzio di bonifica dell’oristanese

Giorgio Vargiu

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese non può chiedere ora ai propri utenti il saldo dei canoni irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008. I termini per il pagamento, superati i cinque anni, sono infatti prescritti. Lo sostiene l’Adiconsum Sardegna che sulla vicenda chiama in causa anche il Garante per il contribuente della Sardegna. Il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, nello specifico, chiede che il Garante per il contribuente della Sardegna Mauro Mura, verifichi la legittimità della pretesa e la correttezza procedurale, con particolare attenzione alla prescrizione per tutti gli anni 2006-2007-2008, o per parte di essi.
La vicenda, che rischia di far fallire le aziende agricole, sta facendo molto discutere e al fianco degli agricoltori si sono schierati diversi sindaci del territorio, oltre alle associazioni di categoria. Il caso è arrivato anche in Consiglio regionale.

Di seguito la richiesta inviata dall’Adiconsum al Garante per il Contribuente della Sardegna.

Egregio Dott. MURA,
formulo la presente per chiedere un suo autorevole parere in merito al procedimento del Consorzio di Bonifica di Oristano (di seguito CBO), relativo a “Emissione dei ruoli a conguaglio per contributo utenza irrigua relativa agli anni 2006-2007-2008”, di cui alla Deliberazione Commissariale n° 46 del 04.08 2016.
Il CBO maturava il diritto ad esercire i contributi irrigui per gli anni 2006-2007-2008, rispettivamente, il primo giorno dell’anno successivo all’anno di competenza. Da tale data, dunque, iniziava a decorrere il periodo di prescrizione previsto in anni 5.
Malgrado ciò, il CBO non si faceva parte attiva e diligente per richiedere il pagamento del tributo agli utenti interessati, ne tantomeno per interrompere i termini di prescrizione.
In data 23.05.2008 la RAS emanava la L.R. n° 6/2008 con la quale, tra le altre cose, all’art. 44 prevedeva che “..la riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell’importo secondo quanto previsto dal comma 1..”.
Tale articolo è stato successivamente modificato con l’art. 18, comma 23 lettera d, della L.R. 12/2011, che nella parte di nostro interesse lo ha ridefinito come di seguito: “.. la riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall’annualità 2006 è sospesa fino alla ridefinizione dei criteri di cui all’art. 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4..”. Lasciando sostanzialmente invariato l’oggetto principale, cioè la sospensione della sola riscossione dei contributi irrigui, salva la possibilità di “..determinare contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro..”.
Il CBO si avvalse di quest’ultima possibilità.
Con la citata deliberazione n° 46 del 4 agosto 2016, il CBO disponeva l’emissione dei ruoli a conguaglio e, senza peraltro prevedere la procedura di richiesta bonaria del pagamento del presunto dovuto, si prevedeva la riscossione direttamente con le cartelle esattoriali. Le stesse venivano notificate all’utenza nel corso del mese di dicembre 2016.

Ora, atteso che:
il CBO non mai comunicato all’utenza che quanto veniva richiesto doveva intendersi quale mero acconto salvo conguaglio, neanche con comunicazioni in forma massiva;
il CBO non ha mai provveduto a comunicare all’utenza l’interruzione dei termini prescrizionali; che una disposizione di legge regionale non appare strumento adatto a sospendere il decorrere della prescrizione, stante la normativa nazionale che disciplina l’istituto della prescrizione la quale prevede tassativamente in quali fattispecie ciò possa accadere;
che una disposizione di legge regionale non appare strumento adatto a interrompere il decorrere della prescrizione, stante la normativa nazionale che disciplina l’istituto della prescrizione la quale prevede che vi sia una formale comunicazione al singolo utente;
in ogni caso la normativa regionale sopra menzionata ha inteso sospendere la mera riscossione e non anche il diritto/dovere in capo al CBO di informare l’utenza e di inviare formali lettere di interruzione dei termini di prescrizione (prova ne è che anche lo stesso legislatore regionale, al comma 4 dell’art. 44 riformato, prevede di fare salvo l’effetto interruttivo della prescrizione nell’eventualità che i ruoli emessi fossero non conformi con la medesima normativa. Infatti, laddove la norma regionale in argomento venisse interpretata quale strumento utile a sospendere o interrompere il decorso della prescrizione, non si capirebbe la necessità di prevedere una salvaguardia della effetti prescrittivi dei ruoli modificati o ritirati poiché non conformi);
anche nel caso in cui si ritenesse la citata normativa regionale quale strumento utile a sospendere il decorso della prescrizione, si tenga conto che i contributi irrigui relativi alle annualità 2006 e 2007 dovrebbero essere comunque prescritti atteso il fatto che, in questa denegata fattispecie, il decorso del termini prescrizionale per l’annualità 2006 ha avuto inizio il 1° gennaio 2007, la sospensione sarebbe intervenuta per il periodo che va dal 23 maggio 2008 al 31 dicembre 2011, con ciò comportando che a dicembre 2016 i 5 anni erano già trascorsi. Stessa cosa dicasi, con le dovute modifiche di date, per l’annualità 2007.
si chiede:
a codesto spettabile Ufficio del Garante del Contribuente, di voler verificare:
la legittimità della pretesa in argomento;
la correttezza procedurale;
se è intervenuta o meno la prescrizione per gli anni 2006-2007-2008 o per parte di essi.

Nel ringraziare anticipatamente per la cortese attenzione, si rimane in attesa di un cortese riscontro in merito e a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordialità.

Giorgio VARGIU
Presidente ADICONSUM-Sardegna

Venerdì, 17 febbraio 2017

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