"Nelle seconde case solo per ragioni di lavoro, necessità o salute" - LinkOristano
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“Nelle seconde case solo per ragioni di lavoro, necessità o salute”

Ordinanza del presidente della Regione Solinas

Coronavirus mascherine

“Nelle seconde case solo per ragioni di lavoro, necessità o salute”
Ordinanza del presidente della Regione Solinas

Nelle seconde case, ma solo per ragioni di lavoro, necessità o salute. La Regione dà una stretta agli sbarchi in Sardegna. Stasera il presidente della Regione Christian Solinas ha firmato un’ordinanza per proteggere la Sardegna dalla pandemia di coronavirus.
Di seguito il testo.

ART.1) L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non
residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di
salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021.

ART.2) I vettori e gli armatori:
 prima dell’imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla
ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione
“Sardegna Sicura”, di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n.5/2021, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2
marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall’articolo
1 della presente Ordinanza;
 vietano l’imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti.

ART.3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario di
ATS nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta
vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate
dai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4
dell’Ordinanza n.5/2021.
Le Società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano
all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di ATS e del CFVA svolge le
suddette attività di verifica.

ART.4) I sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, vigilano sul
rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di
monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri
abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barracellari, e
trasmetteranno i dati raccolti alla Sala Operativa Regionale della Direzione
Generale della Protezione Civile.
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle disposizioni
dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo
sul rispetto della permanenza domiciliare nelle aree rurali e montane, in quelle
costiere e negli ambiti non ricompresi nei centri urbani.

ART.5) I passeggeri che, in attuazione dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021, si sono
sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di
sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o
che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall’ingresso nel
territorio regionale, devono dare atto dell’avvenuto adempimento attraverso la
piattaforma di cui all’articolo 1 della medesima Ordinanza.

ART.6) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa
espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.

ART.7) Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità dal 18
marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 che
avrà decorrenza dal 23 marzo 2021.

Mercoledì, 17 marzo 2021

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