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Caccia alla lepre e alla pernice, il TAR Sardegna boccia la Regione

Sospeso il decreto, non si è atteso il parere tecnico dell'ISPRA

Lepre sarda (foto Raniero Massoli Novelli)

Caccia alla lepre e alla pernice, il TAR Sardegna boccia la Regione
Sospeso il decreto, non si è atteso il parere tecnico dell’ISPRA

Stop alla caccia alla pernice e alla lepre in Sardegna: il TAR ha sospeso il decreto del 28 settembre 2020 con il quale l’assessore alla Difesa dell’ambiente aveva autorizzato due giornate di caccia (4 e 11 ottobre 2020), con un carniere di due esemplari per ciascuna specie.

Con una sentenza breve (la n. 538 del 9 ottobre) i giudici amministrativi hanno ribadito un principio giuridico: il parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) è preventivo e obbligatorio, sebbene non vincolante: può essere superato solo con una adeguata e comprovata motivazione.

Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico  (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) e WWF Italia onlus, assistite dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, che si proponeva di “ricondurre a legalità ed eliminare le conseguenze più deleterie determinate dall’attività venatoria sulla fauna selvatica, già danneggiata da inquinamenti, antropizzazione del territorio, perdita degli habitat naturali”.

In una nota del GrIG che cita alcuni passaggi della sentenza, si fa notare che nell’emettere il decreto “la Regione non ha ritenuto di dover attendere […] il parere dell’ISPRA” e “la mancata acquisizione del necessario parere dell’ISPRA rende illegittimo il decreto impugnato, non potendo il parere dell’ISPRA – organo tecnico che, come ha ricordato anche il Consiglio di Stato […] nella […] sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018, esplica un rilievo centrale nella regolazione della materia e ‘le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente’- essere sostituito da studi o pareri resi da altri soggetti anche pubblici”.

Conseguentemente, “tale illegittima omissione non può essere superata nemmeno dalle valutazioni compiute dall’amministrazione regionale […] esposte nella ampia motivazione del provvedimento impugnato, tenuto conto che la Regione può anche eventualmente determinarsi motivatamente in senso diverso dal parere dell’ISPRA (essendo in materia, come si è già ricordato, il parere obbligatorio ma non vincolante), ma non può anticipare le sue determinazioni in una fase che precede l’emissione del parere, e quindi senza tenere conto dello stesso”.

Secondo i giudici, “la rilevata illegittimità non può essere superata nemmeno sulla base dei contenuti limiti (giornalieri e di carniere) stabiliti per la caccia alla lepre sarda e della pernice sarda nell’impugnato decreto”.

“L’attuale pronuncia giudiziale si colloca in un ampio orientamento giurisprudenziale che da anni sta amputando i calendari venatori della Sardegna nelle parti in cui la tutela faunistica è stata sacrificata in favore delle posizioni filo-venatorie più retrive”, commenta il GrIG.

“Nell’Isola la caccia alla pernice sarda (Alectoris barbara) e alla lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) finisce qui”, scrive l’associazione ambientalista. Questa conclusione “si unisce alla mancata apertura della caccia al coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), la cui popolazione isolana risulta estremamente ridotta, e alla chiusura della caccia al moriglione (Aythya ferina) e alla pavoncella (Vanellus vanellus), decisa con significativo buon senso (decreto assessore Difesa ambiente n. 8610/13 del 23 settembre 2020) in seguito al decreto presidenziale TAR Sardegna, Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347 che aveva già disposto la sospensione della parte del calendario venatorio nella parte in cui prevedeva la caccia al moriglione e aveva rinviato alla camera di consiglio collegiale del 7 ottobre 2020 la decisione sulla caccia alla pavoncella, solo perché la relativa stagione di caccia sarebbe partita dal 15 ottobre 2020 (fino al 31 gennaio 2021), quindi in tempo utile per scongiurarne l’apertura”.

Venerdì, 9 ottobre 2020

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