L'ex sindaco in Tribunale per le mancate visite mediche ai dipendenti del Comune - LinkOristano
Processo

L’ex sindaco in Tribunale per le mancate visite mediche ai dipendenti del Comune

A Zerfaliu Pinuccio Chelo aveva deciso di contestare la multa inflitta: "La responsabilità non era la mia"

Oristano - Tribunale
Il tribunale di Oristano

Zerfaliu

Pinuccio Chelo aveva deciso di contestare la multa inflitta: “La responsabilità non era la mia”

Prima udienza ieri in tribunale a Oristano per l’ex sindaco di Zerfaliu Pinuccio Chelo, chiamato in causa per non aver fatto effettuare le visite mediche ai dipendenti del Comune, negli anno 2015-2016.

L’ex primo cittadino aveva contestato la multa elevata dallo Spresal di Oristano.

Nel corso dei controlli si era scoperto che da diversi anni i dipendenti non erano stati sottoposti alle visite mediche previste dalla legge, e fra l’altro alcuni locali erano risultati non idonei.

Il mancato pagamento dell’ammenda aveva fatto poi scattare il procedimento penale.

Ieri  in Tribunale la giudice Viviana Sannia ha sentito i primi due testimoni: l’ex segretaria comunale Maria Teresa Sanna e il tecnico comunale Alberto Carboni. L’udienza è stata poi rinviata per poter ascoltare altri testi.

Pinuccio Chelo, difeso dall’avvocato Gianfranco Siuni, ha sempre sostenuto di non essere responsabile di quella vicenda, la cui competenza – a suo avviso – era in capo al dirigente dell’Ufficio tecnico.

La Giunta comunale, secondo la difesa dell’ex sindaco, aveva approvato il Piano esecutivo di gestione e aveva stanziato anche le risorse per effettuare le visite mediche.  Un sollecito al dirigente ad adempiere all’esecuzione delle visite mediche era arrivato con una seconda delibera di Giunta.

In aiuto dell’ex sindaco di Zerfaliu è arrivata  una recente sentenza della Corte di cassazione. Una volta definito il concetto di datore di lavoro, la Suprema Corte afferma che “nelle pubbliche amministrazioni di cui per  datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.

Sabato, 4 dicembre 2021

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