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In cinquecento provano a fermare il progetto Ivi per Torre Grande

Presentate osservazioni critiche che bocciano l'iniziativa turistica e immobiliare sul litorale

Torre Grande - Ex Sipsa - Ivi petrolifera

In cinquecento provano a fermare il progetto Ivi per Torre Grande
Presentate osservazioni critiche che bocciano l’iniziativa turistica e immobiliare sul litorale

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e 488 oristanesi hanno inoltrato i loro atti di intervento con “osservazioni” nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto immobiliare Ivi Petrolifera, previsto sul litorale della borgata marina di Torre Grande. Lo ha annunciato la stessa associazione ambientalista tramite la sua pagina Facebook, dopo una partecipata assemblea popolare promossa insieme al Comitato per la Tutela e lo Sviluppo di Torre Grande a Oristano sul progetto turistico immobiliare che, secondo quanto riportano dall’associazione, “vorrebbe lucrare su coste e beni pubblici, a iniziare dalla Pineta litoranea di Torre Grande”.

Si tratta di un complesso ricettivo da 350 posti letto complessivi, 27 villette, un campo da golf a 18 buche, servizi turistici, opere di urbanizzazione, club house, servizi commerciali nella Pineta litoranea di Torre Grande, in gran parte di proprietà pubblica.

“Un progetto di dubbia legittimità che andrebbe a degradare ambiente e pineta costiera. E ora pare difficile far finta di niente”, scrivono dal GriG riportando gli aspetti evidenziati dal Servizio regionale Tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano: “Nella fascia costiera … si osserva la seguente disciplina … Non è ammessa comunque la realizzazione di … strutture ricettive connesse a campi da golf” (art. 20, comma 1°, lettera b, delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.)”.
Inoltre, “Sono dichiarati … sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi … i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati … “ (art. 10 bis, comma 1°, lettera a, della legge regionale n. 45/1989, come integrato dall’art. 2, comma 1°, lettera a, della legge regionale n. 23/1993).

Martedì, 22 gennaio 2019

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