Il Governo impugna anche la legge forestale - LinkOristano
In Sardegna

Il Governo impugna anche la legge forestale

Nota del Gruppo di intervento giuridico

Monte Arci

di Stefano Deliperi
Gruppo di intervento giuridico

Dopo la legge regionale finanziaria 2016 con le sue norme eversive dei demani civici, il Governo Renzi ha impugnato (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016) davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, la legge forestale della Sardegna per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.).

Numerose le norme regionali contestate.   Fra queste, in particolare l’art. 6, comma 4°, che sostanzialmente slega il piano forestale ambientale regionale dall’obbligo di osservanza del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) in contrasto con l’art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), degradando “il ruolo del piano paesaggistico a mero indirizzo generale non cogente e non sovraordinato rispetto al piano forestale (rapporto di coordinamento, ossia mero collegamento e convergenza di scopo).  Per tali motivi, la previsione in esame si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e con la norma interposta di cui all’art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce che le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali e, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore”.

La giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere la preminenza del piano paesaggistico quale strumento di pianificazione sovraordinato e vincolante (es. sentenze nn. 182 del 2006, 180 del 2008, 193 del 2010).

Non solo. La Regione autonoma della Sardegna ha cercato anche di avere le “mani libere” (o le motoseghe libere) anche per quanto riguarda gli “interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica”: infatti, l’art. 19, commi 2° e 6°, prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “solo per gli interventi di trasformazione del bosco”, mentre l’art. 149, comma 1°, lettera b, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. esclude dall’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica i soli interventi selvicolturali che non modificano lo stato dei luoghi.

Si tratta, per capirci, degli interventi previsti nei piani particolareggiati forestali nelle Foreste demaniali di Is Cannoneris e dei Tonneri, si tratta degli interventi di taglio boschivo in parte già effettuati e nel resto previsti nella Foresta demaniale del Marganai, oggetto di procedimento penale proprio per l’assenza di autorizzazione paesaggistica[1].

Disposizione analoga della Regione autonoma della Valle d’Aosta è stata dichiarata incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 238/2013, così come la sentenza Corte cost. n. 207/2012 ha dichiarato incostituzionale una norma della Provincia autonoma di Trento che pretendeva di disciplinare l’autorizzazione paesaggistica “semplificata” in difformità da quanto fatto a livello statale, ora operazione tentata anche dalla Regione autonoma della Sardegna per la “viabilità forestale” (art. 8, comma 3°).

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, impegnata da sempre per la salvaguardia di boschi e foreste, evidenziando le ennesime disposizioni regionali sarde dannose per l’ambiente, esprime forte soddisfazione per la decisione governativa di rivolgersi al Giudice delle Leggi in difesa di norme e procedure di tutela del patrimonio forestale.

Mercoledì, 22 giugno 2016

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