Medici contro l'Asl di Oristano, parte una diffida - LinkOristano

Medici contro l’Asl di Oristano, parte una diffida

Contestata la presenza di un solo medico di guardia in più reparti negli ospedali di Bosa e Ghilarza

Medici contro l’Asl di Oristano, parte una diffida
Contestata la presenza di un solo medico di guardia in più reparti negli ospedali di Bosa e Ghilarza

E’ illegittima l’istituzione, negli ospedali di Bosa e di Ghilarza, del servizio di guardia cosiddetta  “interdivisionale”. Lo sostengono i sindacati medici regionali ANAAO ASSOMED e CIMO che, attraverso il loro legale,  hanno fatto pervenire alla Direzione Generale della Asl una diffida con la richiesta di revoca immediata del provvedimento. Secondo i sindacati medici questa misura organizzativa espone i medici interessati a “ rischi professionali incommensurabili” e pone “ in gravissimo pericolo la salute dei pazienti”.

Il servizio, previsto nei giorni festivi e nelle notti, secondo una recente circolare della Direzione della Asl impegna un solo medico a far fronte sia al Pronto Soccorso che al reparto di medicina o di chirurgia dello stesso presidio.

Ma ecco di seguito il testo integrale della comunicazione inviata alla Direzione Generale della Asl dallo studio del legale dei sindacati medici.

Scrivo in nome e per conto della ANAAO ASSOMED, in persona del Segretario Regionale, legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa Susanna Montaldo, e della CIMO, in persona del Segretario Regionale, legale rappresentante pro tempore, Dr. Luigi Mascia, che eleggono domicilio in questo studio, al fine di contestare l’illegittima istituzione da parte di codesta azienda della Guardia unica interdivisionale, per i Presidi Ospedalieri di Bosa e Ghilarza. Siffatta scelta organizzativa costringe, infatti, il dirigente medico, assegnato al servizio nei notturni e festivi, a prestare la sua attività, contemporaneamente, in Pronto Soccorso e in altra Unità operativa (Medicina o Chirurgia) e, quindi, in aree funzionali disomogenee. Tale impegno, come è facile intendere, espone i dirigenti medici interessati a rischi professionali incommensurabili (destinati a crescere, specie di fronte al prevedibile aumento degli accessi al Pronto Soccorso del P.O. di Bosa nella stagione estiva), ponendo in gravissimo pericolo la salute dei pazienti. A ciò si aggiunga che l’anzidetta illegittima disposizione viola palesemente le norme che regolano l’accreditamento delle strutture di Pronto Soccorso che richiedono una dotazione organica propria, con un minimo di 15 dirigenti medici sino a 15mila accessi/anno (turnanti 24h/24h per 7 gg. lavorativi). Si contesta, inoltre, che l’istituzione del sopradescritto servizio di guardia costituisca manifesta espressione di una condotta antisindacale. Al riguardo, l’art. 16 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 3 novembre 2005 (Servizio di guardia) prevede che “1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all’art. 6, comma 1 lett. B) CCNL 3 novembre 2005, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto”. L’esame della disciplina contrattuale impone, quindi, alle aziende sanitarie di non istituire servizi di guardia al di fuori dei (vincolanti) limiti contrattuali e di informare i soggetti sindacali interessati affinché essi possano attivare la concertazione (art. 6, comma 1 lett. B) allorquando si tratti di istituire un servizio di guardia di unità operativa, tra unità appartenenti ad aree funzionali omegenee oppure nei servizi territoriali. La presente vale, pertanto, quale diffida affinché codesta azienda provveda immediatamente a sospendere l’efficacia delle disposizioni assunte in violazione di legge, in spregio agli obblighi contrattuali e senza dar corso alle necessarie procedure di informazione e concertazione sindacale e a revocare i relativi atti illegittimamente adottati. Resta inteso che, in difetto, decorsi inutilmente 7 gg. dal ricevimento della presente, le Associazioni Sindacali mie assistite si vedranno costrette a ricorrere all’autorità giudiziaria nelle sedi più competenti, nessuna esclusa considerata la gravità e pericolosità della contestata disposizione aziendale.

Avv. Giacomo Doglio

Venerdì, 29 aprile 2016

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