Il Tar accoglie il ricorso, si smontano le serre fotovoltaiche di Narbolia? - LinkOristano

Il Tar accoglie il ricorso, si smontano le serre fotovoltaiche di Narbolia?

Clamorosa svolta nella battaglia contro l'impianto voluto dai cinesi e contestato da Associazioni e Comitato civico

Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso presentato dall’Adiconsum e dal Comitato S’Arrieddu, supportati anche da Italia Nostra, dal Wwf e  da alcuni privati cittadini contro la realizzazione delle serre fotovoltaiche a Narbolia da parte della società Enervitabio. Il pronunciamento del Tribunale è stato reso noto stamane dai ricorrenti, assistititi dagli avvocati Piero Franceschi e Riccardo Caboni, e apre adesso molti interrogativi sul futuro dell’impianto energetico al centro di fortissime polemiche in questi ultimi anni. Il Tar Sardegna, infatti, ha accolto le argomentazioni circa l’illegittimità di vari atti autorizzativi che avevano consentito la realizzazione delle grandi serre destinate alla coltivazione di aloe e sulle quali però erano stati subito montati i pannelli fotovoltaici che ne avevano fatto una delle maggiori centrali del genere in Italia: 64 ettari destinati a 1614 serre, alte 7 metri e grandi 200 metri quadri ciascuna, che ospitano sui tetti 107.000 pannelli fotovoltaici.

L’impianto, voluto dalla società Enervitabio, è passato sotto il controllo dalla WinSun Group di Hong Kong che presumibilmente impugneranno la sentenza, ma che in caso di conferma del pronunciamento potrebbero vedersi costrette a smontare tutto.

Parla l’avvocato Piero Franceschi. L’avvocato Piero Franceschi, insieme alla collega Giovanna Pisanu, ha predisposto il ricorso contro gli atti del Comune e i successivi motivi aggiunti contro la ratifica degli stessi atti da parte della Regione. Successivamente all’elezione a sindaco di Narbolia dell’avvocato Pisanu, lo Studio Franceschi  ha rinunciato a proseguire nell’incarico per ovvi motivi di opportunità e le difese sia Adiconsum che dei privati sono state assunte dal legale nel frattempo intervenuto per Italia Nostra, l’avvocato Riccardo Caboni.

L’avvocato Piero Franceschi, comunque, ha illustrato i contenuti della sentenza del Tar in questo intervento che pubblichiamo di seguito.

di Piero Franceschi
La sentenza ha dovuto innanzitutto sgombrare il campo da una batteria di eccezioni pregiudiziali sollevate sia dalle difese degli enti pubblici che dal legale della contro interessata Enervitabio S. Reparata. Fra queste anche la questione della legittimazione o meno di Adiconsum in quanto non potrebbe essere definita un’associazione ambientalista in senso proprio pur avendo fra i suoi scopi statutari anche la tutela dell’ambiente. Il TAR si è pronunciato nettamente sul punto affermando che è certa la legittimazione di Adiconsum ad agire nel caso esaminato, avuto riguardo “all’effettiva e non occasionale militanza del soggetto associativo a favore della tutela di determinati interessi diffusi o superindividuali, all’esistenza di una previsione statutaria che qualifica detta protezione dell’ambiente come un istituzionale compito dell’associazione e delle sue articolazioni territoriali”.

Piero Franceschi

Piero Franceschi

Altrettanto infondate sono state dichiarate le eccezioni di tardività del ricorso e per l’asserita eterogeneità delle posizioni dei vari ricorrenti e dell’interveniente.

Esaminando quindi nel merito le censure svolte avverso le autorizzazioni rilasciate alla Enervitabio, il TAR ha immediatamente accolto il primo motivo di ricorso, col quale era stato fondatamente dedotto che alla data in cui il Comune di Narbolia ha adottato l’atto unico ufficiale n. 11 del 11/11/2009 era già in vigore l’art. 6 della legge regionale n° 3/2009 in base alla quale la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono della Regione (non del Comune) e ciò sino all’approvazione del piano energetico ambientale regionale.

Dunque il ricorso è stato accolto perché si è dimostrato che il Comune di Narbolia diversi mesi dopo rispetto all’entrata in vigore della L.r. 3/2009 ha errato nel rilasciare l’autorizzazione per l’impianto della ditta Enervitabio pur essendo tale potere sottratto le sue competenze.

La sentenza si esprime parlando di una “ radicale illegittimità del provvedimento amministrativo perché è stato seguito un procedimento regolato da una legge piuttosto che da un’altra ed è stato assentito impianto da un’autorità (il Comune) piuttosto che da un’altra (la Regione), che doveva seguire tutt’altro procedimento.

Poiché tale errore era stato contestato già con il ricorso introduttivo del giudizio, in corso di causa la Enervitabio aveva chiesto ed ottenuto dalla Regione la convalida di tale provvedimento illegittimo, ottenendola. Come si legge nella sentenza: “ di fronte a un atto illegittimo, l’amministrazione regionale si è posta sulla strada della conservazione”.

Ma anche il potere di ratifica è stato esercitato malamente: infatti “l’atto di convalida deve contenere una motivazione espressa e persuasiva in merito alla sua natura e in punto di interesse pubblico alla convalida, essendo insufficiente la semplice formale appropriazione da parte dell’organo competente all’adozione del provvedimento, in assenza dell’esternazione delle ragioni di interesse pubblico giustifica attrici del potere di sostituzione e della presupposta indicazione, espressa, è l’illegittimità per incompetenza in cui sarebbe incorso l’organo che ha adottato l’atto recepito in via sanante”. Al contrario né il decreto dell’assessore all’agricoltura nè la correlativa determinazione dirigenziale del 2012 recano sul punto la benché minima motivazione. In particolare, il “decreto dell’assessore, da un lato non motiva sull’interesse pubblico che giustificherebbe l’adozione del provvedimento, dall’altro esplicitamente si riferisce a un interesse preciso (non pubblico) dei soggetti che avrebbero dovuto beneficiare dei provvedimenti di convalida, laddove si legge: considerato che molti di questi impianti hanno necessità di una convalida formale per poter accedere al conto energia”. E’ mancata, dunque, la motivazione dell’atto, necessaria non per esigenze di tipo formalistico ma perché serve a far percepire se, nell’emendare il vizio di incompetenza del Comune, la regione l’abbia ratificato “ sotto la spinta di effettive esigenze a valenza pubblicistica”. Ma l’istruttoria svolta ha condotto il TAR a concludere che di tutto questo non vi sia traccia nei provvedimenti di convalida e che perciò “il vizio è flagrante e non necessita di indugiare oltre sul punto”. Infatti, “la motivazione del provvedimento costituisce, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un principio di legalità sostanziale insostituibile”.

Ritenendo decisive tali censure il TAR ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso, fra i quali: quello riferito al fatto che la Enervitabio al momento dell’autorizzazione ora annullata (né all’atto della convalida) non possedesse i requisiti per poter essere considerata una società agricola e dunque per poter presentare al Comune la domanda di realizzazione dell’impianto; quello relativo all’artificiosa frammentazione in tre progetti distinti l’unica iniziativa unitaria, in quanto tale avente impatto ambientale effettivo maggiore di quanto risultante dai singoli progetti; quello attinente alla mancata dimostrazione da parte di Enervitabio della soddisfazione del criterio della “ autoproduzione energetica” e alla inattendibilità delle relazioni agronomiche allegate ai progetti.

Si tratta di argomenti che verranno sicuramente riproposti in caso di appello, dovendosi in tal caso richiedere al Consiglio di Stato di pronunciarsi anche su tali questioni.

Sabato, 12 luglio 2014

 

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